POSTED BY Berto | Nov, 22, 2019 |

Il lavoro autonomo è una risorsa particolarmente importante per il settore delle costruzioni. La crisi economica ha eliminato quasi del tutto le imprese edili, trasformandole, spesso, in piccole aziende con pochi lavoratori dipendenti o ditte individuali senza dipendenti.

Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs 81/08, il lavoratore autonomo è quella “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

Il lavoratore autonomo è una “ditta o impresa”, ovvero un soggetto che può esercitare un’attività economica “individuale”, “senza dipendenti” nell’eccezione più ampia della parola, includendovi soci o collaboratori di qualsiasi natura, anche familiari.

La ditta individuale senza dipendenti identificata in tal modo nel lavoratore autonomo si distingue nettamente dall’impresa affidataria e dall’impresa esecutrice, così come definite dal D.Lgs. 81/08.

Il lavoratore autonomo così identificato deve possedere, pur limitati e differenti rispetto alle imprese affidatarie ed esecutrici, requisiti di idoneità tecnico professionale, accertati dal committente e dall’imprese affidatarie mediante l’acquisizione di:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  2. Documenti specifici attestanti la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  3. Elenco dei dispositivi individuali in dotazione;
  4. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08;
  5. Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

Al lavoratore autonomo individuato come persona fisica che partecipa alla realizzazione di un opera senza vincolo di subordinazione, possono essere affidate solo piccole opere mediante la stipula di contratti d’opera con il committente o impresa affidataria, previa verifica del processo dei requisiti di idoneità tecnico professionale stabiliti dalla legge in relazione ai lavori da eseguire.

Inoltre, lo stesso “lavoratore autonomo” non potrà essere collaboratore di altri lavoratori autonomi o di lavoratori dipendenti, altrimenti perderebbe lo status di lavoratore autonomo, dovendo soggiacere a condizioni imposte da altrui.

Tale condizione di ditta individuale senza dipendenti nel ruolo di impresa affidataria, lascia perplessi in relazione alla sua capacità di adempiere correttamente agli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs 81/08.

Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria. 1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

In tale evenienza, dovendo attuare gli obblighi di cui al citato articolo 97 del D.Lgs. 81/08 la stessa ditta deve verificare le condizioni di sicurezza in cantiere e la corretta applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC.

L’attuazione di tali obblighi, richiedono una forte presenza in cantiere, difficilmente assicurata da un’unica persona.

Essi, qualora siano inseriti nell’organizzazione dell’impresa non godono delle misure di prevenzione previste per legge tipiche del lavoratore dipendente (informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.)

In sostanza si crea un vuoto prevenzionistico nel cantiere, che indebolisce la corretta organizzazione e gestione del lavoro sotto il profilo antinfortunistico.

Dr. Bartolomeo Dragano

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