POSTED BY Berto | Lug, 14, 2017 |

Il rischio biologico rappresenta la possibilità di ammalarsi in conseguenza dell’esposizione a materiali o fluidi potenzialmente infetti.

Pericoli per la salute umana, allergie, intossicazioni, infezioni, trasmissioni di patologie. Ognuno di essi derivanti dall’incontro della persona con microrganismi che si propagano o meno nella comunità.
Questa scorrendo gli articoli 267, 268, 271 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro potrebbe essere la definizione che potremmo decidere di assumere per identificare il rischio biologico.

Entrando nel campo del rischio biologico è chiaro quanto ci addentriamo in aspetti degli ambienti di lavoro per i quali occorre prevenire infezioni o addirittura contagi. Con rischi causati dunque da batteri, virus, parassiti, funghi.

Il rischio biologico è una condizione di rischio molto trasversale, e che data la vastità degli agenti che ne sono responsabili può inficiare la salute e la sicurezza di ambienti di lavoro molto differenti tra loro. Un bagno pubblico come un campo coltivato, un allevamento, ma anche una scuola, uffici, luoghi pubblici, laboratori di piercing e tatoo, i dentisti. Una condizione di rischio quindi frequente, tra le prime e maggiori segnalate dal D.Lgs 81/08. Che per essa prevede ovviamente valutazione, DVR, comunicazione.

Il decreto 81 definisce il rischio formalmente in questo modo: Art. 267 (Definizioni). 1. Ai sensi del presente titolo s’intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Li classifica inoltre gli agenti in 4 gruppi, in ordine ascendente a seconda che gli agenti stessi riescano a propagarsi o no in una comunità e a seconda del fatto che per essi esistano antidoti o misure profilattiche o terapeutiche adeguate. Occorre fare attenzione nel non considerare un agente biologico come meramente causato da condizioni esterne o da ambienti malsane. Esistono luoghi di lavoro, come i grandi impianti industriali che utilizzano agenti e sostanze classificate e ritenute motivo di rischio.

Sono decine e molteplici quindi i fattori di rischio. E per questo la legge prevede oltre alle procedure sopra indicate anche l’uso di DPI, di misure igieniche, misure d’emergenza e l’obbligo per il datore di lavoro di approntare momenti formativi che spieghino ai lavoratori i rischi, la prevenzione, la risposta all’emergenza.

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